Videoterminali, gli obblighi e i tempi al computer

Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali Numero 34 del 30/08/2008 Pagina 72
Un capitolo particolare delle nuove disposizioni a tutela della salute riguarda l'utilizzo ormai assoluto delle tecnologie. Dai rischi psicofisici agli ambienti di lavoro, dalle scelte operative alla vigilanza: ecco cosa cambia negli uffici
di Domenico Pennone


Lo sviluppo della tecnologia dei personal computer e la loro estesa applicazione negli ambienti di lavoro pubblici e privati, ha determinato in pochi anni un esponenziale incremento dell'uso di unità di videoterminali. I Pc sono ormai diventati strumenti di lavoro indispensabili. L'uso ha prodotto risultati rivoluzionari in termini di funzionalità e snellimento del normale lavoro, ma, nel contempo, ha sollevato problematiche di protezione del lavoratore addetto al loro impiego. La diffusione inarrestabile in tutti gli uffici dei Pc non sempre è stata seguita da un'adeguata attenzione ai disturbi psicofisici che possono essere attribuiti all'uso dei videoterminali. Questa attenzione va comunque rivolta soprattutto al rischio di un uso di queste attrezzature in ambienti inadeguati e a possibili modelli organizzativi non adatti alla nuova tecnologia. Le ricerche e le indagini condotte sui possibili effetti prodotti sulla salute degli addetti ai videoterminali non hanno mai confermato rischi da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Nemmeno è stato mai registrato un incremento anomalo di malattie relative al sangue, all'apparato visivo, all'apparato riproduttivo.
I principali problemi correlati all'uso dei videoterminali possono essere, quindi, quasi esclusivamente attribuiti alla fatica visiva (astenopia), dovuta alle caratteristiche dello schermo, alle condizioni di illuminazione e di microclima dell'ambiente e ai problemi scolo-scheletrici dovuti alle posture non corrette assunte durante il lavoro. Tutti i disturbi da considerarsi quindi non come conseguenti all'uso di videoterminali, bensì derivanti da inadeguata progettazione dei posti e delle modalità di lavoro.

TESTO UNICO
Già nel Dlgs 626/1994 che recepiva con molto ritardo gli indirizzi della Direttiva 90/270/CEE, erano elencate tutte le norme per il controllo delle attrezzature e del personale addetto ai videoterminali con indicazioni delle prescrizioni minime da adottare sui luoghi di lavoro. Con il decreto interministeriale del 2 ottobre 2000, Linee guida d'uso dei videoterminali, sono state fornite indicazioni fondamentali al fine di prevenire l'insorgenza di disturbi provocabili da arredi e tempi di lavoro ed anche, dallo stress causato dalla mansione svolta, dal software e dal rumore prodotto dalle macchine. Ed è proprio su questa impostazione di prevenzione e di obbligo di applicazione di principi ergonomici e comportamenti corretti da parte degli utilizzatori, che si concentra il Dlgs 81/2008. Ben 7 articoli (dal 172 al 179) sono dedicati al problema nella nuova normativa.
Il titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali) del testo unico definisce i principi generali di prevenzione e protezione per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature munite di videoterminali. Innanzi tutto, è stabilito che le norme relative all'uso dei videoterminali si applicano a tutte le attività lavorative che comportano effettivamente l'uso delle suddette attrezzature e non quindi, ai lavoratori addetti ai posti di guida di veicoli o macchine, ai sistemi informatici installati a bordo di un mezzo di trasporto, ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati (calcolatrici, registratori di cassa).

I RISCHI
Nel testo unico vengono considerati i possibili effetti dei videoterminali sulla salute, i contenuti della sorveglianza sanitaria quale misura preventiva e periodica e l'organizzazione del lavoro. Scopo della norma non è solo quello di definire le prescrizioni da adottare obbligatoriamente e le sanzioni a carico del datore di lavoro inadempiente, ma anche di dare indicazioni comportamentali ed accorgimenti per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la salute derivanti dall'uso di videoterminali. Anche per questo, particolarmente interessante risulta l'articolo 177 in cui sono chiaramente imposti al datore di lavoro precisi obblighi in materia d'informazione e formazione.
Il datore di lavoro, sia pubblico che privato, dovrà fornire ai lavoratori informazioni sulle misure applicabili al posto di lavoro, sulle modalità di svolgimento dell'attività e soprattutto sulla protezione degli occhi e della vista. Tutto questo, assicurando costantemente ai lavoratori una formazione continua e adeguata. Su quest'ultimo aspetto, è auspicabile che il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp), all'interno del quale è prevista la partecipazione di Regioni e Province autonome, istituito dal Dlgs 81/2008 allo scopo di coordinare le attività informative e formative, decida di impegnarsi direttamente su questo problema con opportune campagne informative.

OBBLIGHI
Il testo unico descrive, unificando tutta la normativa precedente, gli obblighi del datore di lavoro all'atto della valutazione del rischio. Questi dovrà, in particolare, porre molta attenzione alle condizioni dei posti di lavoro, che dovranno essere attrezzati in modo tale da evitare i rischi per la vista e i problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale. Il datore di lavoro dovrà quindi adottare precisi accorgimenti per garantire condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, adottando le misure appropriate e tenendo conto anche della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. Per questo è stato previsto un apposito allegato in cui sono elencati tutti i requisiti minimi per organizzare e predispone i posti di lavoro per l'uso di terminali.
Molta attenzione è poi rivolta (articolo 175) a un tema da sempre oggetto di contestazioni e contenziosi anche sindacali: il tempo impegnato davanti al videoterminale nello svolgimento del lavoro quotidiano. Il lavoratore, precisa la norma, qualora svolga il suo lavoro per almeno quattro ore consecutive, ha diritto a un'interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento d'attività. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore ha comunque diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Viene anche chiarito una volta e per tutte che la pausa è da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e che, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

SORVEGLIANZA
Tempi certi e precisi, dunque, anche se, ove il medico competente ne evidenzi la necessità, le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite a livello individuale. Va ricordato a tale proposito l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria (articolo 176) cui i lavoratori devono essere sempre sottoposti.
Salvo i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno d'età, quinquennale negli altri casi. Molto severe sono le sanzioni previste a carico del datore di lavoro e del dirigente che non rispettano gli obblighi in materia di videoterminali.
Dunque, anche in presenza di notevoli rassicurazioni scientifiche sulla assenza di rischi dovuti dall'uso corretto di videoterminali, comportamenti errati e ambienti di lavoro non adeguati possono comunque comportare rischi seri per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In tal caso i datori di lavoro e i dirigenti disattenti o inadempienti rischiano davvero molto.

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